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Decreto legge PNRR 2026: cosa prevede la bozza e quali effetti per energia e investimenti

“Straordinaria necessità e urgenza”. È questa la formula che domina il preambolo della bozza del nuovo Decreto legge PNRR 2026, attualmente in fase di definizione. Il provvedimento – intitolato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione” – rappresenta l’ennesimo intervento correttivo del Governo per accelerare il raggiungimento dei target europei e mettere in sicurezza le risorse residue del Piano.

Il testo, articolato in 33 articoli, interviene su governance, semplificazioni procedurali e riallocazione dei fondi, con un’attenzione particolare ai temi energetici. Comunità Energetiche Rinnovabili, agrivoltaico, biometano e progetti di decarbonizzazione dei settori industriali più complessi tornano al centro dell’impianto normativo.

Di seguito, una lettura ragionata delle principali novità sulla base dello schema attualmente circolante.


PNRR 2026

Aggiornamento professionale e qualificazione degli installatori dal nuovo Decreto legge PNRR 2026

Uno dei primi ambiti toccati dal decreto riguarda la formazione tecnica degli operatori nel settore delle rinnovabili. L’obiettivo dichiarato è l’uniformazione a livello nazionale dei requisiti professionali, superando l’attuale frammentazione regionale.

La bozza introduce:

  • una durata minima obbligatoria di 24 ore per i corsi di aggiornamento dei responsabili tecnici;

  • la definizione di contenuti e modalità formative tramite un accordo tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regioni e Province autonome;

  • un rafforzamento del ruolo di vigilanza del Ministero sulla qualità dei percorsi formativi.

La novità più rilevante riguarda però il sistema di certificazione: è previsto un modello standard nazionale di attestato, con trasmissione obbligatoria in via telematica entro 10 giorni dalla conclusione del corso. Questo consentirà alle Camere di Commercio di aggiornare automaticamente i requisiti dell’impresa, riducendo oneri amministrativi e tempi morti.


Comunità Energetiche Rinnovabili: nuovi contributi in conto capitale

Il capitolo più atteso è quello dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). La chiusura anticipata del contributo PNRR al 40% nel 2025, dovuta al definanziamento di circa 1,4 miliardi di euro, aveva lasciato molte iniziative in una situazione di forte incertezza, soprattutto sul fronte bancabile dei progetti.

Il DL PNRR 2026 non ripristina il vecchio schema, ma introduce un nuovo programma di sovvenzioni in conto capitale, con una dotazione complessiva di 795,5 milioni di euro. L’impostazione è più rigida sui tempi, ma mira a garantire la piena allocazione delle risorse residue, evitando dispersioni.

La logica, come emerge dalla relazione illustrativa, è quella di spostare il focus:

dalla conclusione fisica degli interventi alla sottoscrizione degli accordi di finanziamento, fino a saturazione delle risorse disponibili.

Un cambio di paradigma rilevante anche per l’accesso al credito, soprattutto per i soggetti collettivi e i piccoli enti locali.


Agrivoltaico e biometano: rifinanziamento mirato

L’articolo 29 della bozza estende il meccanismo dei programmi di sovvenzione anche ad altri due pilastri della Missione 2, Componente 2 del PNRR:

  • agrivoltaico, con uno stanziamento pari a 1,099 miliardi di euro;

  • biometano, con risorse pari a 2,236 miliardi di euro.

In entrambi i casi, così come per le CER, il soggetto attuatore sarà il GSE, che subentrerà al Ministero in tutti i rapporti giuridici e contrattuali con i beneficiari. Le Regole Operative dovranno essere emanate entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

L’assegnazione delle risorse sarà affidata a un comitato tecnico terzo, con l’obiettivo di garantire criteri di valutazione omogenei e imparziali.

Per non compromettere il rispetto delle scadenze europee:

  • tutti gli accordi di finanziamento dovranno essere firmati entro il 30 giugno 2026;

  • gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla firma, pena la decadenza dagli incentivi.


Continuità per l’idrogeno nei settori hard-to-abate

Il decreto interviene anche sui progetti legati all’idrogeno nei settori industriali hard-to-abate, formalmente usciti dal perimetro del PNRR. Per evitare l’interruzione di iniziative già avviate, la norma prevede la copertura con fondi nazionali per progetti pilota strategici, che altrimenti sarebbero rimasti privi di finanziamento dopo il definanziamento europeo.

La misura punta più alla continuità industriale che all’espansione, ma segnala la volontà di non disperdere competenze e investimenti già attivati.


Energia e infrastrutture ferroviarie

Infine, l’articolo 24, comma 3, chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione dei regimi agevolati per la produzione di energia rinnovabile nel settore ferroviario. I beneficiari vengono identificati nel Gestore dell’infrastruttura e nelle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, superando alcune ambiguità interpretative della normativa precedente.


Uno schema che punta alla messa in sicurezza del Piano

Nel complesso, la bozza del Decreto legge PNRR 2026 non introduce una nuova stagione di incentivi, ma lavora su correzioni di rotta, riallocazione delle risorse e semplificazione attuativa. Il messaggio è chiaro: meglio meno misure, ma più realizzabili e coerenti con i tempi europei.

Per imprese, enti locali e investitori, la sfida sarà muoversi rapidamente su strumenti che avranno finestre temporali più strette, ma potenzialmente più certe sul piano della copertura finanziaria.

 
 
 

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